Fallimento società affittante – Curatore fallimentare – Rilascio immobile

L’omessa restituzione da parte dell’affittuario di ramo d’azienda dell’immobile in cui è esercitata l’attività al curatore del fallimento della società affittante (a sua volta conduttrice dell’immobile in base  a regolare contratto di locazione) è aspetto sufficiente ad integrare il pregiudizio grave ed irreparabile, condizione per la concessione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc per il rilascio dell’immobile.

Poiché, infatti, ai sensi dell’art. 80 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all’apertura del fallimento medesimo, con conseguente soddisfazione dei crediti del locatore in prededuzione rispetto a quelli “concorsuali” ex art. 111, primo comma primo, L.F. (Cass. 17000/2004), non appare revocabile in dubbio che il permanere di tale condizione – ovvero l’omessa restituzione dell’immobile da parte della curatela alla proprietaria dell’immobile – espone la procedura concorsuale al rischio di subire un pregiudizio irreparabile correlato all’eventuale esaurimento dell’attivo fallimentare ed alla probabile incapienza nei confronti dei creditori concorsuali.

Studio Legale Bruno ed Associati